Calcolatore · aggiornato 2026
Hai saltato l’acconto del 16 giugno o il saldo del 16 dicembre? Con il ravvedimento operoso regolarizzi spontaneamente il versamento pagando una sanzione ridotta — da 0,0833% al giorno fino a 3,5714% — più gli interessi legali. Calcola subito quanto devi.
L’importo che avresti dovuto pagare alla scadenza (solo imposta, senza sanzioni).
Sanzioni ridotte per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024). Il ravvedimento vale solo finché il comune non ha già notificato l’accertamento.
Calcolo indicativo per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024): sanzione base 25% con riduzioni da ravvedimento, interessi legali pro rata die (2026: 1,60% · 2025: 2,00% · 2024: 2,50%). In F24 gli importi si arrotondano all’euro.
Percentuali sull’imposta non versata, per violazioni dal 1° settembre 2024 (sanzione base 25%, art. 13 D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024).
| Ritardo | Ravvedimento | Sanzione | Origine |
|---|---|---|---|
| 1–14 giorni | Sprint | 0,0833% per ogni giorno di ritardo | max 1,1667% al 14° giorno |
| 15–30 giorni | Breve | 1,25% | 1/10 del 12,5% |
| 31–90 giorni | Intermedio | 1,3889% | 1/9 del 12,5% |
| 91 giorni – 1 anno | Lungo | 3,125% | 1/8 del 25% |
| oltre 1 anno | Ultrannuale | 3,5714% | 1/7 del 25% |
Gli interessi si calcolano giorno per giorno sull’imposta, al tasso legale vigente in ciascun anno solare attraversato dal ritardo (art. 1284 c.c., decreti MEF annuali).
| Anno | Tasso legale annuo |
|---|---|
| 2026 | 1,60% |
| 2025 | 2,00% |
| 2024 | 2,50% |
| 2023 | 5,00% |
| 2022 | 1,25% |
È la possibilità di regolarizzare spontaneamente un versamento IMU omesso o insufficiente pagando l’imposta con una sanzione ridotta e gli interessi legali (art. 13 D.Lgs. 472/1997). È ammesso finché il comune non ha notificato un atto di accertamento.
Dipende dai giorni: entro 14 giorni la sanzione è dello 0,0833% al giorno, entro 30 giorni 1,25%, entro 90 giorni 1,3889%, entro un anno 3,125%, oltre l’anno 3,5714%. A questa si sommano gli interessi legali (1,60% annuo nel 2026) calcolati giorno per giorno.
Si usa lo stesso codice tributo dell’imposta (es. 3918 altri fabbricati, 3914 terreni, 3916 aree fabbricabili, 3912 abitazione principale di lusso, 3925/3930 gruppo D), sommando in un unico importo imposta, sanzione e interessi, e barrando la casella «Ravv.» nella sezione IMU e altri tributi locali.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base per omesso versamento è scesa dal 30% al 25%: di conseguenza le riduzioni da ravvedimento oltre i 90 giorni sono più leggere (3,125% entro l’anno, 3,5714% oltre). Fino a 90 giorni le percentuali restano quelle di prima.
Sì finché si tratta di semplici comunicazioni. Il ravvedimento è precluso solo dopo la notifica di un atto di liquidazione o accertamento. Dopo, si pagano le sanzioni piene (25%) eventualmente ridotte per acquiescenza.