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Ravvedimento operoso IMU: calcolo sanzioni e interessi

Hai saltato l’acconto del 16 giugno o il saldo del 16 dicembre? Con il ravvedimento operoso regolarizzi spontaneamente il versamento pagando una sanzione ridotta — da 0,0833% al giorno fino a 3,5714% — più gli interessi legali. Calcola subito quanto devi.

0,0833%al giorno, primi 14 giorni
1,60%interessi legali 2026
«Ravv.»casella da barrare in F24

Calcola il ravvedimento

L’importo che avresti dovuto pagare alla scadenza (solo imposta, senza sanzioni).

Sanzioni ridotte per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024). Il ravvedimento vale solo finché il comune non ha già notificato l’accertamento.

Totale da versare con F24

Calcolo indicativo per violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024): sanzione base 25% con riduzioni da ravvedimento, interessi legali pro rata die (2026: 1,60% · 2025: 2,00% · 2024: 2,50%). In F24 gli importi si arrotondano all’euro.

Come funziona, in 4 passi

  1. Calcola l’imposta dovuta. Usa il calcolatore IMU o la pagina del tuo comune per l’importo esatto che avresti dovuto versare alla scadenza.
  2. Aggiungi sanzione ridotta e interessi. La sanzione dipende dai giorni di ritardo (tabella sotto); gli interessi legali si calcolano giorno per giorno al tasso dell’anno in corso.
  3. Compila il modello F24. Sezione «IMU e altri tributi locali»: stesso codice tributo dell’imposta (es. 3918 per gli altri fabbricati), importo = imposta + sanzione + interessi, barra la casella «Ravv.».
  4. Paga e conserva la quietanza. Il ravvedimento si perfeziona solo con il versamento completo di imposta, sanzione e interessi.

Le sanzioni ridotte per fascia di ritardo

Percentuali sull’imposta non versata, per violazioni dal 1° settembre 2024 (sanzione base 25%, art. 13 D.Lgs. 471/1997 come modificato dal D.Lgs. 87/2024).

RitardoRavvedimentoSanzioneOrigine
1–14 giorniSprint0,0833% per ogni giorno di ritardomax 1,1667% al 14° giorno
15–30 giorniBreve1,25%1/10 del 12,5%
31–90 giorniIntermedio1,3889%1/9 del 12,5%
91 giorni – 1 annoLungo3,125%1/8 del 25%
oltre 1 annoUltrannuale3,5714%1/7 del 25%

Interessi legali per anno

Gli interessi si calcolano giorno per giorno sull’imposta, al tasso legale vigente in ciascun anno solare attraversato dal ritardo (art. 1284 c.c., decreti MEF annuali).

AnnoTasso legale annuo
20261,60%
20252,00%
20242,50%
20235,00%
20221,25%
Codici tributo più usati: 3912 abitazione principale A/1-A/8-A/9 · 3914 terreni · 3916 aree fabbricabili · 3918 altri fabbricati · 3925 gruppo D quota Stato · 3930 gruppo D quota comune. Elenco completo nella guida ai codici tributo F24.

Domande frequenti

Cos’è il ravvedimento operoso IMU?

È la possibilità di regolarizzare spontaneamente un versamento IMU omesso o insufficiente pagando l’imposta con una sanzione ridotta e gli interessi legali (art. 13 D.Lgs. 472/1997). È ammesso finché il comune non ha notificato un atto di accertamento.

Quanto costa pagare l’IMU in ritardo?

Dipende dai giorni: entro 14 giorni la sanzione è dello 0,0833% al giorno, entro 30 giorni 1,25%, entro 90 giorni 1,3889%, entro un anno 3,125%, oltre l’anno 3,5714%. A questa si sommano gli interessi legali (1,60% annuo nel 2026) calcolati giorno per giorno.

Come si versa il ravvedimento IMU con F24?

Si usa lo stesso codice tributo dell’imposta (es. 3918 altri fabbricati, 3914 terreni, 3916 aree fabbricabili, 3912 abitazione principale di lusso, 3925/3930 gruppo D), sommando in un unico importo imposta, sanzione e interessi, e barrando la casella «Ravv.» nella sezione IMU e altri tributi locali.

Cosa cambia con il D.Lgs. 87/2024?

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione base per omesso versamento è scesa dal 30% al 25%: di conseguenza le riduzioni da ravvedimento oltre i 90 giorni sono più leggere (3,125% entro l’anno, 3,5714% oltre). Fino a 90 giorni le percentuali restano quelle di prima.

Posso fare il ravvedimento se il comune mi ha già scritto?

Sì finché si tratta di semplici comunicazioni. Il ravvedimento è precluso solo dopo la notifica di un atto di liquidazione o accertamento. Dopo, si pagano le sanzioni piene (25%) eventualmente ridotte per acquiescenza.