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La casa in cui risiedi e dimori abitualmente non paga l’IMU, salvo che sia accatastata A/1, A/8 o A/9. Ecco le condizioni per l’esenzione, le regole sulle pertinenze, le assimilazioni e la svolta della Consulta sui coniugi con residenze separate.
Dal 2014 (e confermato dalla legge 160/2019) l’abitazione principale non paga l’IMU. È abitazione principale l’immobile in cui il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente: servono entrambe le condizioni.
Unica eccezione: le abitazioni accatastate in A/1 (signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi storici). Queste pagano con aliquota agevolata — base 0,5%, che il comune può azzerare o alzare fino a 0,6% — e con detrazione di 200 € rapportata ai mesi di destinazione.
Sono esenti insieme alla casa le pertinenze classificate C/2, C/6 e C/7, nel limite di una per categoria, anche se accatastate unitamente all’abitazione. Un secondo box C/6 paga l’aliquota degli altri fabbricati.
Sono assimilate per legge (comma 741): la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, gli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa per i soci assegnatari (anche studenti senza residenza), gli alloggi sociali, l’immobile del personale di Forze armate e di polizia (senza obbligo di dimora), e — se il comune lo delibera — la casa di anziani e disabili ricoverati in istituto, purché non locata.
La Corte costituzionale ha eliminato il riferimento al «nucleo familiare»: oggi ogni coniuge o componente dell’unione civile ha diritto all’esenzione sul proprio immobile di residenza e dimora abituale, anche se il partner risiede altrove. Restano possibili i controlli del comune sulla dimora effettiva (consumi elettrici, utenze).
No, è esente, tranne se accatastata in A/1, A/8 o A/9 (abitazioni signorili, ville, castelli): in quel caso paga con aliquota agevolata — base 0,5%, fino a 0,6% — e detrazione di 200 €.
Due condizioni insieme: residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell’immobile. Se una manca (es. residenza fittizia), il comune può disconoscere l’esenzione.
Dopo la sentenza della Corte costituzionale 209/2022, ciascun coniuge può avere l’esenzione sul proprio immobile in cui risiede e dimora abitualmente, anche se in comuni diversi. Prima l’esenzione era limitata a un solo immobile per nucleo.
Al massimo una per ciascuna delle categorie C/2 (cantina/soffitta), C/6 (box) e C/7 (tettoia), quindi fino a tre. Il secondo box paga come altro fabbricato.
Solo se il comune ha deliberato l’assimilazione per anziani o disabili residenti in istituto, a condizione che la casa non sia locata. La maggior parte dei comuni la prevede: verifica nella pagina del tuo comune.