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Se presti casa a un figlio o a un genitore con contratto di comodato registrato, la base imponibile IMU si riduce del 50%. Ma i requisiti sono stringenti: primo grado di parentela, stesso comune, al massimo un’altra abitazione. Ecco tutte le condizioni.
Per le abitazioni concesse in comodato gratuito a genitori o figli la base imponibile IMU è ridotta del 50% (comma 747, lett. c, legge 160/2019). Attenzione: si dimezza la base, non l’aliquota — il risultato pratico è comunque metà imposta.
La riduzione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite con figli minori.
Appartamento A/2, rendita 700 €, dato in comodato registrato al figlio, aliquota comunale 0,96%:
Dal 2020 non serve più presentare la dichiarazione IMU per il comodato (l’obbligo è stato eliminato), ma il contratto registrato resta indispensabile. Alcuni comuni prevedono in aggiunta un’aliquota ridotta per i comodati: controlla la pagina del tuo comune.
La base imponibile si riduce del 50%, quindi l’imposta si dimezza a parità di aliquota. Esempio: rendita 600 €, aliquota 1,06% → da 1.068,48 € si scende a 534,24 € l’anno.
Sì, la riduzione spetta solo con contratto di comodato registrato presso l’Agenzia delle Entrate (imposta di registro 200 € per il comodato scritto). Il comodato verbale si registra solo se enunciato in altro atto: senza registrazione niente sconto.
No: la riduzione vale solo tra parenti in linea retta di primo grado, cioè genitori e figli. Nonni-nipoti (secondo grado), fratelli e suoceri sono esclusi.
Puoi possedere al massimo un’altra abitazione, che deve essere la tua abitazione principale nello stesso comune dell’immobile dato in comodato. Chi possiede una terza abitazione (in Italia, di categoria abitativa) perde la riduzione.
No: il comodato è gratuito per definizione, quindi è alternativo alla locazione. Si cumula invece, moltiplicandosi, con le riduzioni del 50% per immobili storici o inagibili, e resta applicabile l’eventuale aliquota agevolata comunale.