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Chi affitta con contratto a canone concordato paga il 75% dell’IMU, e nei comuni con aliquota agevolata il risparmio cresce ancora. Ecco quali contratti danno diritto alla riduzione e quando serve l’attestazione.
Per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998, art. 2 comma 3) l’IMU è dovuta al 75% dell’importo calcolato con l’aliquota del comune (comma 760, legge 160/2019). A differenza del comodato, qui la riduzione opera sull’imposta, non sulla base.
Esempio: rendita 550 €, aliquota 1,06% → imposta piena 550 × 1,05 × 160 × 1,06% = 979,44 € → con concordato 734,58 €.
Per i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà e degli inquilini serve l’attestazione di rispondenza del canone agli accordi territoriali: senza attestazione le agevolazioni possono essere disconosciute.
Ricorda anche i vantaggi collegati: cedolare secca al 10% (invece del 21%) nei comuni ad alta tensione abitativa e base imponibile ridotta per l’imposta di registro se non si opta per la cedolare.
Il 25%: l’imposta calcolata con l’aliquota del comune è dovuta al 75%. Se il comune prevede anche un’aliquota agevolata per i concordati, i due benefici si sommano.
Per i contratti non assistiti dalle associazioni, sì: l’attestazione di rispondenza rilasciata da un’organizzazione firmataria degli accordi territoriali è necessaria per fruire delle agevolazioni fiscali, IMU compresa (D.M. 16/01/2017).
Sì, la riduzione al 75% è statale (comma 760, legge 160/2019) e si applica ovunque esista un accordo territoriale per i contratti concordati; nei comuni senza accordo si usa l’accordo del comune limitrofo o quello nazionale.
Sì: la riduzione riguarda tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998 a canone concordato — 3+2, transitori (1–18 mesi) e per studenti universitari (6–36 mesi).
Sì: se l’immobile locato è anche storico vincolato o inagibile, prima si dimezza la base imponibile, poi si applica il 75% dell’imposta. Non è invece compatibile con il comodato (che è gratuito).